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Sez. L, Sentenza n. 1203 del 05/02/1994 (Rv. 485228 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati di enti pubblici in genere - Rapporto di impiego - Trattamento economico e di quiescenza | Rilevanza del servizio militare di leva ex art. 20 legge n. 958 del 1986 - Limiti ex art. 7 legge n.412 del 1991 di interpretazione autentica - Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 24, 52, 53, 101 e 104 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1994-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485228-01

Impiego pubblico - Impiegati di enti pubblici in genere - Rapporto di impiego - Trattamento economico e di quiescenza

Ai fini dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, il quale ha disposto che "il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell' anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico", può tenersi conto - alla stregua della norma d'interpretazione autentica dettata dall'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (della quale la Corte Costituzionale, con sentenza n. 455 del 1992, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 52, 53, 101 e 104 Cost.) - soltanto del servizio militare in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986 o prestato successivamente ad essa, e non anche, perciò, del servizio anteriore a tale data (30 gennaio 1987).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 53, Costituzione art. 101, Costituzione art. 104, Legge 24/12/1986 num. 958 art. 20 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)