Sez. 5 - , Sentenza n. 33103 del 22/09/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279839 - 01
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Imputato e parte civile ammessi entrambi al patrocinio a spese dello stato - Condanna dell’imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio a spese dello Stato, ove l'imputato e la parte civile siano entrambi ammessi al beneficio, l'imputato, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, restando queste a carico dell'erario. (In motivazione la Corte ha precisato che il difensore della parte civile potrà ottenere la liquidazione del compenso a lui spettante rivolgendo istanza al giudice competente ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 110 com. 3, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 153
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)