Sez. 2, Sentenza n. 4211 del 13/01/2026 Ud. (dep. 02/02/2026) Rv. 289334-01
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Imputato e parte civile ammessi entrambi al patrocinio a spese dello stato - Condanna dell’imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile - Ragioni.
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'imputato ammesso al beneficio, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile ad esso del pari ammessa, deve essere altresì condannato alla rifusione, in favore dell'erario, delle spese processuali da quest'ultima sostenute, non potendo le stesse restare a carico dello Stato. (In motivazione, la Corte ha richiamato il disposto dell'art. 107, comma 1, lett. f), d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ed ha osservato che trovano applicazione la previsione dell'art. 110, comma 3, del citato d.P.R. e il principio generale di soccombenza, sancito dall'art. 541 cod. proc. pen.).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Costituzione art. 24, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 107 com. 1 lett. F, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 110 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)