Sez. 6, Sentenza n. 33136 del 10/09/2025 Ud. (dep. 07/10/2025) Rv. 288709-01
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Imputato e parte civile ammessi entrambi al patrocinio a spese dello Stato - Condanna dell'imputato al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di parte civile - Possibilità - Ragioni.
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
L'imputato ammesso a patrocinio a spese dello Stato, nel caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile del pari ammessa al beneficio, deve essere altresì condannato alla rifusione, in favore dell'Erario, delle spese processuali da quest'ultima sostenute, non potendo le stesse restare a carico dello Stato. (In motivazione, la Corte ha precisato che trova applicazione analogica la previsione dell'art. 110, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, anche in ragione del principio generale di soccombenza, sancito dall'art. 541 cod. proc. pen.).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 110 com. 3, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 107, Cod. Civ. art. 2740
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)