Sez. 6 - , Sentenza n. 20552 del 06/03/2019 Ud. (dep. 13/05/2019) Rv. 275734 - 01
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Condanna dell'imputato alla refusione delle spese in favore della parte civile - Assenza contestuale di liquidazione al difensore di parte civile - Errore materiale - Correzione.
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione delle spese che l'imputato ricorrente è condannato a rifondere alla parte civile deve coincidere con quella disposta in favore del difensore della parte civile ai sensi dell'art 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sicchè il mancato inserimento di tale seconda statuizione, direttamente correlata e vincolata alla prima, nel corpo del dispositivo, integra un mero errore materiale omissivo, emendabile con la procedura di correzione innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 110 com. 3, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)