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Sez. U - , Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019 Cc. (dep. 12/02/2020) Rv. 277760 - 01

PARTE CIVILE - SPESE | Parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Giudizio di legittimità - Liquidazione delle spese sostenute - Corte di cassazione e giudice del merito – Rispettive attribuzioni.
Stato
decisa il 2019-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277760-01

PARTE CIVILE - SPESE

In tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 4 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 14 CORTE COST., Legge 29/03/2001 num. 134 art. 13, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 107, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 108, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 110, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)