Sez. 2, Sentenza n. 14508 del 04/04/2012 Cc. (dep. 17/04/2012) Rv. 252491 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Particolare complessità del dibattimento - Giudizio di carattere prognostico - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
Il giudizio di complessità del dibattimento, ex art. 304 comma secondo cod. proc. pen. - che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare - ha necessariamente carattere prognostico e, pertanto, deve essere formulato in ragione dell'attività da compiere e non già con riguardo all'attività espletata ed esaurita. (Nella specie trattavasi di giudizio abbreviato non condizionato a carico di cinque imputati in cui all'udienza del 21 ottobre 2011 era stato disposto il rinvio al 13 dicembre per eventuali repliche e la pronuncia della sentenza, mentre il provvedimento di sospensione dei termini per la complessità del dibattimento era stato disposto il 25 ottobre 2011, con la conseguenza, afferma la S.C., che il "tribunale non poteva formulare alcun giudizio prognostico di particolare complessità di un dibattimento che si era ormai esaurito il precedente giorno 21").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)