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Sez. 1, Sentenza n. 19044 del 12/12/2003 (Rv. 568829 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Cava - Criteri del valore agricolo e della sommatoria dei redditi - Alternatività - Limiti.
Stato
decisa il 2003-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568829-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Nella determinazione dell'indennità di espropriazione (ai sensi, nella fattispecie, dell'art. 8 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 1991, come modificato dall'art. 18 della legge provinciale n. 1 del 1997) di un suolo adibito a cava, i criteri del valore agricolo ovvero della sommatoria dei redditi non prodotti e mancati per il passato e per la presumibile durata materiale e giuridica della cava stessa si applicano alternativamente (optandosi per quello in concreto più favorevole all'espropriato), non già cumulativamente, salva, ovviamente, l'ipotesi di compresenza anche di aree ad uso agricolo non coinvolte nella coltivazione della cava.

Riferimenti normativi: Legge Prov. Bolzano 15/04/1991 num. 10 art. 8 CORTE COST., Legge Prov. Bolzano 30/01/1997 num. 1 art. 18, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)