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Sez. 6, Sentenza n. 20444 del 01/04/2009 Cc. (dep. 15/05/2009) Rv. 244185 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE | Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio - Applicazione della misura da parte del Tribunale del riesame - Previo interrogatorio del sottoposto - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244185-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE

In tema di misure interdittive, il tribunale della libertà, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione proposta dal P.M. contro l'ordinanza reiettiva del G.i.p. della misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio, non è tenuto a procedere all'interrogatorio dell'indagato, richiesto dall'art. 289, comma secondo cod. proc. pen. per l'applicazione della misura richiesta. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, ove l'indagato intenda difendersi, può comparire all'udienza fissata per la trattazione del gravame e chiedere di essere ammesso all'interrogatorio, non essendo tuttavia necessario che nell'avviso di udienza sia specificata tale possibilità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)