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Sez. 6, Sentenza n. 25195 del 12/06/2012 Cc. (dep. 25/06/2012) Rv. 253119 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE | Appello del P.M. al tribunale del riesame - Richiesta di misura coercitiva - Applicazione di misura interdittiva - Obbligo di procedere al previo interrogatorio dell'indagato - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253119-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE

Il tribunale del riesame che, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., disattendendo la richiesta del P.M. di applicazione di misura cautelare personale, applichi, invece, la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, non ha l'obbligo di procedere al previo interrogatorio dell'indagato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)