Sez. L, Sentenza n. 944 del 04/02/1983 (Rv. 425713 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - CORRESPONSIONE DELLA TREDICESIMA AL LAVORATORE CONSIDERATO IN SERVIZIO IN IPOTESI DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - DISCIPLINA EX ART. 15 DEI C.C.N.L. 8 GENNAIO 1970 E 19 APRILE 1973 PER IL SETTORE METALMECCANICO - INTERPRETAZIONE - CRITERI - IPOTESI DI IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA E IPOTESI DI ASTENSIONE DIPENDENTE DA FATTO VOLONTARIO DEL LAVORATORE - DISTINZIONE - OBBLIGO DELL'INTERPRETE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - CORRESPONSIONE DELLA TREDICESIMA AL LAVORATORE CONSIDERATO IN SERVIZIO IN IPOTESI DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - DISCIPLINA EX ART. 15 DEI C.C.N.L. 8 GENNAIO 1970 E 19 APRILE 1973 PER IL SETTORE METALMECCANICO - INTERPRETAZIONE - CRITERI - IPOTESI DI IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA E IPOTESI DI ASTENSIONE DIPENDENTE DA FATTO VOLONTARIO DEL LAVORATORE - DISTINZIONE - OBBLIGO DELL'INTERPRETE.*
In tema di riduzione della tredicesima mensilità (o gratifica natalizia) per effetto della mancata prestazione di lavoro a causa di sciopero, va tenuto presente che nella dizione "lavoratore considerato in servizio", cui l'art. 15 dei C.C.n.L. 8 gennaio 1970 e 19 aprile 1973 per i metalmeccanici, attribuisce il diritto alla tredicesima, non può essere incluso lo scioperante, che, durante il periodo di astensione dal lavoro, non è evidentemente in servizio e non è neppure "considerato" in servizio, tanto è vero che gli è negata la retribuzione. D'altra parte, la doverosa interpretazione complessiva delle clausole contrattuali (art. 1363 cod. civ.) rende necessaria una lettura dell'art. 15 in relazione ai successivi artt. 18, 19 e 21, al fine di verificare se le previsioni in questi ultimi contenute acquistino un senso soltanto se si ritenga che - relativamente all'ipotesi in cui il rapporto di lavoro, in Mancanza di prestazione lavorativa, non si risolve e si considera soltanto sospeso - si sia inteso distinguere i casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, nei quali il rischio della mancata prestazione lavorativa si trasferisce sul datore di lavoro, dai casi in cui l'astensione dipende, invece, da fatto volontario, pur se legittimo, del lavoratore (e così dall'Esercizio del diritto di sciopero). In questi casi, infatti, alla sospensione del rapporto si accompagna, in applicazione del principio della sinallagmaticità contrattuale (art. 2094 cod. civ.), il temporaneo venir meno della obbligazione di pagamento della retribuzione, nella quale la tredicesima mensilità rientra. (V 6540/79, mass n 403300; (V 4683/79, mass n 401230; (V 3282/77, mass n 386818; (V 501/67, mass n 326444; (Conf 4740/82, mass n 422700; (Conf 3366/82, mass n 421345; (Conf 502/81, mass n 410980).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2094, Contr. Coll. 08/01/1970 num. 15, Contr. Coll. 19/04/1973 num. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)