Sez. L, Sentenza n. 2008 del 14/03/1985 (Rv. 439914 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CESSIONE DI UNA PARTE DELIMITATA, AUTONOMA E INDIPENDENTE DELL'AZIENDA DEL PRECEDENTE TITOLARE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CESSIONE DI UNA PARTE DELIMITATA, AUTONOMA E INDIPENDENTE DELL'AZIENDA DEL PRECEDENTE TITOLARE - ESCLUSIONE.*
L'art. 2112 cod. civ. - nel prevedere in ipotesi di cessione d'azienda la successione del cessionario nei rapporti di lavoro subordinato facenti capo al cedente - riguarda tutti i casi nei quali l'azienda sia passata ad un altro titolare indipendentemente dal mezzo giuridico utilizzato per la realizzazione di tale trasferimento, ma esige il passaggio dell'intera struttura aziendale con il mutamento soltanto del soggetto titolare della impresa, non essendo configurabile nell'ipotesi in cui si attui la cessione di una parte delimitata, autonoma e del tutto indipendente dell'azienda dal precedente titolare, che continua la propria attività, ad un altro soggetto che provvede ad una nuova e distinta gestione dell'attività ceduta. (V 147/83, mass n 424958; (Conf 1598/83, mass n 426438; (contra 138/83, mass n 424940).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)