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Sez. 2, Sentenza n. 1742 del 06/06/1972 (Rv. 358667 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - INFORTUNIO DEL LAVORATORE - RETRIBUZIONE PER I PRIMI TRE GIORNI - CARATTERE DI CORRISPETTIVO - SOGGEZIONE ALLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE.*
Stato
decisa il 1972-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358667-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - INFORTUNIO DEL LAVORATORE - RETRIBUZIONE PER I PRIMI TRE GIORNI - CARATTERE DI CORRISPETTIVO - SOGGEZIONE ALLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE.*

La retribuzione, corrisposta dal datore di lavoro nei primi tre giorni dell'infortunio del lavoratore, ancorche prevista per ragioni di politica legislativa diverse dall'intento di compensare la prestazione del lavoro, non perde il carattere di retribuzione corrispettiva e di conseguenza non e esente dalla contribuzione dovuta agli enti previdenziali (nella specie INAM).*

Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 27, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 19/01/1963 num. 15 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)