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Sez. 2, Sentenza n. 262 del 26/01/1973 (Rv. 362112 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INFERMITA DEL LAVORATORE - RETRIBUZIONE PER I PRIMI TRE GIORNI - CARATTERE DI CORRISPETTIVO - SOGGEZIONE ALLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE.*
Stato
decisa il 1973-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362112-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INFERMITA DEL LAVORATORE - RETRIBUZIONE PER I PRIMI TRE GIORNI - CARATTERE DI CORRISPETTIVO - SOGGEZIONE ALLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE.*

La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro nei primi tre giorni di malattia del lavoratore, ancorche prevista per ragioni diverse dall'intento di compensare determinate e specifiche prestazioni di lavoro, non perde il carattere di prestazione corrispettiva e non puo ritenersi esclusa, come entita autonoma, dal novero degli elementi che, per la normativa pubblica e privata applicabile al contratto di lavoro, concorrono a formare la retribuzione, e precisamente quella parte di essa che e gravata dei contributi dovuti agli enti previdenziali. (Conf 1742/72, mass n 358667).*

Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 27, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/05/1955 num. 797 art. 28, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)