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Sez. 2, Sentenza n. 4110 del 10/07/1985 (Rv. 441635 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DELL'EFFETTIVA VOLONTÀ DEL "DE CUIUS" - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA A REDAZIONE DEL TESTAMENTO E AD APERTURA DELLA SUCCESSIONE IN EPOCA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 151 DEL 1975.*
Stato
decisa il 1985-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441635-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DELL'EFFETTIVA VOLONTÀ DEL "DE CUIUS" - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA A REDAZIONE DEL TESTAMENTO E AD APERTURA DELLA SUCCESSIONE IN EPOCA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 151 DEL 1975.*

In materia testamentaria - cui sono applicabili i principi ermeneutici enunciati dall'art. 1362 cod. civ. - l'effettiva volontà del de cuius dev'essere ricercata privilegiando, nei casi dubbi, il riferimento al complesso delle Disposizioni vigenti all'epoca della redazione del testamento e tenendo conto della mentalità, della cultura e dell'ambiente di vita del testatore, nonché degli effetti che il medesimo poteva concretamente proporsi piuttosto che degli effetti ipotizzabili solo in via astratta. (nella specie, la S.C., enunciando il principio suesposto, ha cassato l'impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto che il de cuius, attribuendo la nuda proprietà di determinati beni ai "figli od eredi" della figlia beneficiaria dell'usufrutto degli stessi cespiti, aveva voluto comprendere fra gli eredi anche il futuro consorte della detta usufruttuaria, il quale, all'epoca della redazione del testamento e dell'apertura della successione, entrambe anteriori all'entrata in vigore della legge n. 151 del 1975, sarebbe stato solo usufruttuario ex lege). (V 3972/84, mass n 435948; (V 3522/82, mass n 421500; (V 6343/81, mass n 417134; (V 2278/63, mass n 263505).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 CORTE COST., Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 1362, Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)