Sez. 2, Sentenza n. 2556 del 26/05/1989 (Rv. 462881 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - RICERCA DELLA VOLONTÀ DEL TESTATORE - ESPRESSIONI CONTENUTE NEL TESTAMENTO - ACCERTAMENTO DEL REALE SIGNIFICATO - CRITERI.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - RICERCA DELLA VOLONTÀ DEL TESTATORE - ESPRESSIONI CONTENUTE NEL TESTAMENTO - ACCERTAMENTO DEL REALE SIGNIFICATO - CRITERI.*
In tema di interpretazione di un testamento - la quale è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore - si applicano, con gli opportuni adattamenti, le regole ermeneutiche dettate in materia di contratti, con esclusione di quelle incompatibili con la natura di negozio "mortis causa" propria del testamento (artt. 1366, 1368 e 1370 cod. civ.). in detta ricerca la volontà del testatore, alla stregua del principio generale di ermeneutica di cui all'art. 1362 cod. civ., va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria e non di ciascuna singola disposizione, ed il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante e antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del "de cuius". Tale attività interpretativa, che si risolve in un accertamento di fatto, è sindacabile in Sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni di ermeneutica applicabili e per vizi di motivazione. (V 4814/87, mass n 453452; (V 7025/86, mass n 449105; (V 4110/85, mass n. 441635; (V 252/85, mass n 438477; (V 110/84, mass n 432370; (V 1494/84, mass n 426318; (V 2279/82, mass n 420152).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)