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Sez. 3, Sentenza n. 4575 del 06/05/1998 (Rv. 515160 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - COMPENSAZIONE PARZIALE | Presupposti - Reciproca soccombenza - NecessitĂ  - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515160-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - COMPENSAZIONE PARZIALE

La compensazione delle spese di lite non presuppone necessariamente la reciproca soccombenza. Essa pertanto può avere luogo anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, e senza che il giudice abbia al riguardo alcun obbligo di specifica motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)