Sez. 3, Sentenza n. 4575 del 06/05/1998 (Rv. 515160 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - COMPENSAZIONE PARZIALE | Presupposti - Reciproca soccombenza - NecessitĂ - Esclusione - Conseguenze.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - COMPENSAZIONE PARZIALE
La compensazione delle spese di lite non presuppone necessariamente la reciproca soccombenza. Essa pertanto può avere luogo anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, e senza che il giudice abbia al riguardo alcun obbligo di specifica motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)