Sez. 3, Sentenza n. 2482 del 10/03/1987 (Rv. 451635 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DEL CONFINANTE - PERIODO MINIMO DI COLTIVAZIONE DEL FONDO - NECESSITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DEL CONFINANTE - PERIODO MINIMO DI COLTIVAZIONE DEL FONDO - NECESSITÀ.*
A norma dell'art. 7, legge 14 agosto 1971 n. 817, il diritto di prelazione è attribuito, ai proprietari coltivatori diretti di terreni confinanti, alle stesse condizioni cui è stato concesso dalla legge 26 maggio 1965 n. 590 agli affittuari coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti, compresa quella del periodo minimo di coltivazione del fondo posseduto. (Conf 3875/83, mass n 428802; (Conf 3175/83, mass n 428083; (Conf 2347/81, mass n 413101; (Conf 5305/80, mass n 409166; (Conf 4797/79, mass n 401398).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)