Sez. 3, Sentenza n. 5305 del 18/09/1980 (Rv. 409166 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - SOGGETTI - CONDIZIONI - ESTENSIONE AI PROPRIETARI COLTIVATORI DIRETTI DI TERRENI CONFINANTI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - SOGGETTI - CONDIZIONI - ESTENSIONE AI PROPRIETARI COLTIVATORI DIRETTI DI TERRENI CONFINANTI.*
A norma dell'art 7 della legge 14 agosto 1971 n 917, il diritto di prelazione e attribuito ai proprietari coltivatori diretti di terreni confinanti alle stesse condizioni cui e stato concesso dalla legge 26 maggio 1965 n 590 agli affittuari coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti, compresa quella del periodo minimo di coltivazione del fondo posseduto, gia stabilito in quattro anni dalla precedente normativa e ridotto a due dal primo comma del citato art 7. Agli stessi proprietari coltivatori diretti di terreni confinanti compete altresi il diritto di esercitare il riscatto del fondo illegittimamente venduto a terzi. (Conf 4797/79, mass n 401398 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)