Sez. 5, Sentenza n. 3421 del 08/03/2001 (Rv. 544607 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Giudicato penale - Efficacia nel processo tributario - Condizioni.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
L'art. 654 cod. proc. pen., che stabilisce l'efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio civile ed amministrativo nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale, opera anche per i reati previsti da leggi speciali in base all'art. 207 disp. att. ed aveva, quindi, portata modificativa dell'art. 12 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (conv. in legge 7 agosto 1982, n. 516) - espressamente abrogato dall'art. 25, lett. d), del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - che regolava l'autorità del giudicato penale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Tale efficacia, però, è espressamente sottoposta alla duplice condizione che nel giudizio civile o amministrativo (e anche in quello tributario) la soluzione dipenda dagli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudicato penale e che la legge civile non ponga limitazione alla prova "della posizione soggettiva controversa".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 12 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)