Sez. 1, Sentenza n. 4399 del 19/04/1995 (Rv. 491894 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Nella sede effettiva anziché nella sede legale - Validità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE
La disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 46 cod. civ., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, vale pure ai fini della disciplina delle notificazioni, contenuta nell'art. 145 cod. proc. civ.. È pertanto valida la notificazione eseguita, alla sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anziché nella sede legale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)