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Sez. 1, Sentenza n. 4399 del 19/04/1995 (Rv. 491894 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Nella sede effettiva anziché nella sede legale - Validità.
Stato
decisa il 1995-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491894-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

La disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 46 cod. civ., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, vale pure ai fini della disciplina delle notificazioni, contenuta nell'art. 145 cod. proc. civ.. È pertanto valida la notificazione eseguita, alla sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anziché nella sede legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)