Sez. 1, Sentenza n. 11687 del 15/05/2013 (Rv. 626677 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE | Audizione del minore - Necessità - Fondamento - Revisione delle condizioni di separazione - Mero ascolto da parte di soggetto la cui relazione sia stata acquisita al fascicolo processuale - Insufficienza - Audizione diretta del giudice ovvero mediante esperti investiti di specifica delega - Necessità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE
L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, e dell'art. 155-sexies cod. civ., introdotto dalla legge n. 54 del 2006. Ne consegue che tale adempimento è necessario anche nei procedimenti di revisione delle condizioni di separazione dei coniugi, senza che possa ritenersi sufficiente, a tale scopo, che il minore sia stato interpellato o esaminato da soggetti (nella specie, assistenti sociali) le cui relazioni siano state successivamente acquisite al fascicolo processuale, dovendo il giudice, ove non ritenga di procedere all'audizione diretta, avvalersi di esperti investiti da specifica delega.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 12, Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 6, Cod. Civ. art. 155 sexies, Legge 20/03/2003 num. 77 art. 6, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)