Sez. 3, Sentenza n. 27821 del 29/05/2001 Ud. (dep. 11/07/2001) Rv. 219595 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - IN GENERE | Atti preliminari al giudizio - Proscioglimento de plano prima del dibattimento - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - IN GENERE
La sentenza predibattimentale di proscioglimento non può essere pronunciata dal giudice di appello, atteso che l'art. 601 cod. proc. pen. disciplina autonomamente la fase degli atti preliminari a tale giudizio rispetto a quella del giudizio di primo grado e non richiama la facoltà prevista dall'art. 469 cod. proc. pen. secondo cui il giudice, in camera di consiglio e su accordo delle parti, può pronunciare sentenza di proscioglimento prima del dibattimento di primo grado.(La Corte di cassazione in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello che, pronunciata de plano in camera di consiglio, in riforma della sentenza di primo grado di assoluzione perché il fatto non sussiste, dichiarava non doversi procedere perché i reati erano estinti per prescrizione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 601
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)