Sez. U, Sentenza n. 8213 del 29/04/2004 (Rv. 572443 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | D.Lgs. n. 80 del 1998 - Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Determinazione - Criteri - Fattispecie avente ad oggetto l'inquadramento di lavoratore addetto a mansioni superiori.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
L'art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. n. 80 del 1998, nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata. (Nella specie, la Suprema Corte ha dichiarato sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto oggetto della controversia era una domanda di inquadramento del lavoratore per effettivo esercizio di mansioni superiori, nella quale la complessa fattispecie costitutiva, comprendente un atto autoritativo di assegnazione alle mansioni superiori e un trimestre di svolgimento di fatto delle stesse, risaliva ad epoca anteriore alla data del 30 giugno 1998, di cui al D.Lgs. n.80/98).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)