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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33096 del 20/12/2018 (Rv. 652571 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Domanda di protezione internazionale -Valutazione di credibilità - Incidenza -Protezione sussidiaria - Pericolo di danno grave - Valutazione sulla credibilità soggettiva del richiedente in relazione ai presupposti di cui all’art. 14, comma 1 lett. c) d. lgs. n. 251 del 2007 - Necessità - Valutazione di non credibilità - Conseguenze - Approfondimento istruttorio officioso - Necessità - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652571-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento. In relazione alla protezione sussidiaria, essa ha ad oggetto sul piano dell'onere di allegazione tutto ciò che è contenuto nel paradigma dell'art. 14, trattandosi di norma tesa a distinguere il concetto di "danno grave" secondo i diversi profili di cui alle lett. a), b) e c). Ne consegue che, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all'allegazione affidabile degli stessi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)