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Sez. 3, Sentenza n. 739 del 31/01/1984 (Rv. 432990 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - PROPOSITO DEL LOCATORE DI DESTINARE L'IMMOBILE ALL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432990-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - PROPOSITO DEL LOCATORE DI DESTINARE L'IMMOBILE ALL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Ai fini della cessazione della proroga legale del contratto di locazione di immobile urbano, il proposito del locatore di destinare lo stesso all'Esercizio della propria attività professionale va verificato anche alla stregua di elementi obiettivi indiretti - quali la sua credibilità, la sua serietà e la sua rispondenza ad esigenze normali e non dettate da mero capriccio - e non deve necessariamente riferirsi ad un'attività precedentemente esercitata o tuttora in atto, ma deve risultare giustificato da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro, anche se non condizionato dalla situazione economica o da ragioni di forza maggiore. (V 2530/82, mass n 420395; (V 350/81, mass n 410814; (V 1447/80, mass n 404994).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)