Sez. 3, Sentenza n. 25420 del 12/11/2013 (Rv. 629447 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - "AD MELIORANDUM" | Colonia perpetua "a miglioria" - Caratteri - Tipologia di miglioramenti necessari - Miglioramenti generici - Inidoneità - Impianto di colture arboree o arbustive su un fondo concesso incolto e nudo - Necessità.
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - "AD MELIORANDUM"
In materia di contratti agrari, il legislatore ha definito, con disposizione tassativa, il tipo di miglioramenti necessari perché un rapporto ultratrentennale (quali quelli in uso nelle province del Lazio) possa essere considerato "a miglioria" e dichiarato perpetuo, con conseguente diritto all'affrancazione, non potendosi considerare sufficiente, a tal fine, la realizzazione di generiche attività, pur astrattamente migliorative, di livellamento, scasso, dissodamento del fondo oggetto del rapporto agrario, essendo invece necessario che il coltivatore abbia impiantato "colture arboree o arbustive" (con o senza fabbricati rurali) su un fondo concesso incolto e nudo, provvedendovi direttamente a proprie spese ovvero pagandone il corrispondente valore al precedente coltivatore al quale sia subentrato.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1963 num. 327 art. 1 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)