Sez. 5, Sentenza n. 685 del 20/03/1986 Cc. (dep. 14/04/1986) Rv. 172465 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - PROCESSI PENDENTI DAVANTI A GIUDICI DIVERSI - RIUNIONE - INAMMISSIBILITÀ - DEDUZIONE DEL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - PROCESSI PENDENTI DAVANTI A GIUDICI DIVERSI - RIUNIONE - INAMMISSIBILITÀ - DEDUZIONE DEL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA.*
La riunione dei giudizi, ex art. 413 cod. proc. pen., ha come presupposto inderogabile che i procedimenti siano tutti pendenti davanti allo stesso giudice. Se, invece, i procedimenti pendono davanti a giudici diversi, la riunione non è consentita neppure qualora si deduca la continuazione fra i vari reati che formano oggetto di tali procedimenti. (Conf mass n 166414; (Conf mass n 164995; (Conf mass n 158462; (Conf mass n 154811; (Conf mass n 152428; (Conf mass n 135671).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)