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Sez. 6, Sentenza n. 1764 del 13/05/1999 Cc. (dep. 16/06/1999) Rv. 214743 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - CUSTODIA CAUTELARE | Contestazione a catena - Estensione del divieto anche in relazione a fatti diversi, a opera dell'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332 - Condizioni - Indicazione.
Stato
decisa il 1999-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214743-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - CUSTODIA CAUTELARE

Con l'introduzione del nuovo comma terzo dell'art. 297 cod. proc. pen., per effetto dell'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332, il legislatore ha esteso l'ambito del divieto della cosiddetta contestazione a catena, ai fini della decorrenza del termine iniziale della custodia cautelare, oltre che allo stesso fatto, anche a fatti diversi da quello per il quale sia stata emessa la prima ordinanza custodiale, alle condizioni: a) che essi siano stati commessi anteriormente a detta ordinanza; b) che risultino connessi al fatto per il quale è stata emessa la prima ordinanza, essendo configurabile il concorso formale, la continuazione o il nesso teleologico; c) che essi siano desumibili dagli atti prima che sia disposto il rinvio a giudizio per il fatto oggetto della originaria ordinanza cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)