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Sez. 2, Sentenza n. 5035 del 24/11/1980 Ud. (dep. 27/05/1981) Rv. 149053 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - TRASCRIZIONE IN VERBALI - NECESSITA ESCLUSA.*
Stato
decisa il 1980-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149053-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - TRASCRIZIONE IN VERBALI - NECESSITA ESCLUSA.*

Le intercettazioni telefoniche costituiscono legittima fonte di prova anche prima che il magistrato ne disponga la traduzione in verbale, poiche tale traduzione non e ricompresa nelle modalita esecutive dell'intercettazione, e quindi la sua Mancanza non e causa di nullita. (Conf mass n 142625; (Conf mass n 142365).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 quinquies, Legge 08/04/1974 num. 98 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)