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Sez. L, Sentenza n. 17402 del 17/11/2003 (Rv. 568243 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE | Morte della parte o estinzione della persona giuridica dopo la pubblicazione della sentenza - Interruzione del processo - Esclusione - Effetti sul termine per l'impugnazione - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie in tema di notificazione del ricorso per cassazione a società incorporata in altra successivamente alla pubblicazione della sentenza d'appello.
Stato
decisa il 2003-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568243-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE

Quando, successivamente alla pubblicazione della sentenza di merito, e quindi nel periodo intercorrente tra la fase processuale del relativo giudizio e quella dell'eventuale giudizio di impugnazione, si verifica la morte (o la perdita della capacità di agire) della persona fisica ovvero l'estinzione della persona giuridica, l'evento potenzialmente interruttivo non incide più sul processo, determinandone l'interruzione, ma sul termine per la proposizione dell'impugnazione. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui la controparte sia una società che dopo la sentenza di appello sia stata incorporata in altra società, il ricorso per cassazione, tempestivamente notificato alla originaria società e successivamente notificato alla società incorporante deve ritenersi tempestivo, qualora dagli atti del giudizio di cassazione risulti che il ricorrente ignorava senza colpa che fosse intervenuta la fusione societaria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo il ricorso, proposto avverso una sentenza depositata il 13 aprile 2000, notificato alla parte originaria il 12 aprile 2001, con relata dalla quale risultava che il 15 maggio 2000 era stata formalizzata la fusione, e notificato il 24 maggio 2001 alla società incorporante, posto che al momento della prima notificazione non risultava avvenuta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della fusione societaria ai sensi dell'art. 2504, comma quarto, cod. civ., e che, in considerazione della incolpevole tardiva conoscenza dell'evento fusione, poteva trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 328, ultimo comma, cod. proc. civ., che prevede la proroga del termine per l'impugnazione, qualora l'evento si verifichi nel secondo semestre dalla pubblicazione della sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)