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Sez. L, Sentenza n. 11137 del 05/11/1998 (Rv. 520399 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Determinazione - Principio di onnicomprensività - Insussistenza - Inclusione in emolumento nella base di calcolo di altri istituti retributivi - Inammissibilità - Limiti - Interpretazione della disciplina collettiva in materia - Incensurabilità in cassazione - Fattispecie relative alla computabilità dell'indennità per lavoro notturno prestato a turni avvicendati nella base di calcolo per ferie, permessi e delle mensilità aggiuntive.
Stato
decisa il 1998-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520399-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

L'inesistenza di un principio di onnicomprensività della retribuzione comporta che un certo emolumento non possa, in mancanza di una previsione esplicita di legge o di contratto collettivo, essere incluso nella base di calcolo di altri istituti retributivi e che la contrattazione collettiva possa legittimamente escludere determinate voci retributive dalla computabilità ai fini dei vari istituti indiretti, salvo che questi siano regolati da norma imperativa (come nel caso della tredicesima mensilità la cui base di calcolo - ex art. 9 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, esteso "erga omnes" con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070 - è costituita dalla retribuzione globale mensile di fatto); restando l'interpretazione della disciplina collettiva di diritto comune riservata al giudice del merito, la cui valutazione è censurabile in sede di legittimità solo per violazione di criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione (nella specie, l'impugnata sentenza, confermata in tale parte dalla Suprema Corte, aveva ritenuto che la contrattazione collettiva dei dipendenti di imprese di navigazione marittima non prevedeva, fino al C.C.N.L. 8 novembre 1991, la regola della computabilità dell'indennità per lavoro notturno prestato a turni avvicendati nella base di calcolo per quattordicesima mensilità, ferie e permessi; tale pronuncia è stata invece cassata nella parte in cui escludeva tale computabilità nella gratifica natalizia o tredicesima mensilità)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)