Sez. 4, Sentenza n. 27724 del 14/05/2014 Ud. (dep. 26/06/2014) Rv. 260267 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Art. 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990 - Modifica normativa di cui al D.L. 146 del 2013 - Introduzione di un regime sanzionatorio più favorevole - Conseguenze - Condanna inflitta in epoca antecedente alla modifica normativa - Illegalità sopravvenuta della pena - Configurabilità.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79 - che ha ulteriormente modificato il trattamento sanzionatorio dell'autonomo reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introducendo pene meno gravi - è configurabile l'illegalità sopravvenuta della pena inflitta utilizzando i parametri edittali antecedenti alla novella legislativa. (In motivazione la Corte ha precisato che in sede di rinvio il giudice di merito può infliggere nuovamente la medesima pena, ove compatibile con i nuovi limiti edittali, purché dimostri di tenere debitamente conto dei nuovi parametri sanzionatori).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 20/03/2014 num. 36, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/05/2014 num. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)