Sez. L, Sentenza n. 10030 del 24/07/2001 (Rv. 548428 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Termine per chiedere o disporre la revisione della rendita - Natura sostanziale - Decorrenza dalla conclusione del procedimento amministrativo di costituzione della rendita anziché dal momento di maturazione del diritto all'erogazione della rendita - Razionalità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
Il termine di dieci anni dalla data dell'infortunio - o di quindici se trattasi di malattia professionale - entro il quale, ai sensi degli art. 83, comma ottavo, e 137, ultimo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, può procedersi, a domanda dell'assicurato o per disposizione dell'Istituto, alla revisione della rendita, non è di prescrizione né di decadenza, in quanto non incide sull'esercizio, ma sull'esistenza stessa del diritto delimitando l'ambito temporale di rilevanza delle diminuzioni o degli aumenti dell'attitudine al lavoro e, in genere, delle modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita. Ne consegue che appare del tutto razionale, come si desume anche dalle sentenze della Corte costituzionale n. 80 del 1971 e n. 358 del 1991, la scelta del legislatore di far decorrere il suddetto termine dal momento della conclusione del procedimento amministrativo di costituzione della rendita - anziché dal precedente momento di maturazione del diritto all'erogazione della rendita -, atteso che il trascorrere del periodo considerato determina una presunzione assoluta di stabilizzazione delle condizioni fisiche dell'assicurato.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)