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Sez. 6 - , Sentenza n. 40552 del 25/09/2019 Cc. (dep. 03/10/2019) Rv. 277560 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Sussistenza di regime convenzionale tra Stati - Gravi indizi di colpevolezza - Evidente prova di innocenza - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277560-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, l'autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda di consegna, ma è tenuta ad accertare, ai sensi dell'art.705, comma 1, cod.proc.pen., che in essa risultino indicate le ragioni per le quali, nella prospettiva dello Stato richiedente, è stata ritenuta probabile la commissione del reato ascritto all'incolpato, fermo restando che eventuali prove a discarico possono rilevare purché risultino chiare ed incontrovertibili della innocenza dell'incolpato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza favorevole all'estradizione e rimesso gli atti alla corte di appello, per l'acquisizione delle necessarie informazioni in ordine alla effettiva riferibilità al ricorrente della condotta truffaldina, allo stesso attribuita sulla base della sola qualità di "responsabile delle negoziazioni" della società coinvolta, ma in assenza di elementi specifici significativi di un suo coinvolgimento nel fatto materiale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)