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Sez. 1, Sentenza n. 4194 del 27/01/1987 Ud. (dep. 04/04/1987) Rv. 175570 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE - CON RINVIO - CAPI DELLA DECISIONE SU CUI SI FORMA IL GIUDICATO SOSTANZIALE - INDIVIDUAZIONE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175570-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE - CON RINVIO - CAPI DELLA DECISIONE SU CUI SI FORMA IL GIUDICATO SOSTANZIALE - INDIVIDUAZIONE - RAGIONE.*

Nell'ipotesi di annullamento parziale della Cassazione, mentre per i capi definitivamente decisi si Forma il giudicato sostanziale (sicché su di essi non possono operare nemmeno le cause sopravvenute di Estinzione del reato), tale giudicato non si Forma per il capo od i capi ancora in discussione, anche se il giudizio di rinvio non attenga alla commissione od alla sussistenza del fatto. Invero, finché la discussione su un reato sia ancora aperta (sia pure al fine della applicazione di una circostanza aggravante od attenuante oppure della Determinazione della pena) il processo su tale capo è in "itinere", tanto che per questa parte la sentenza non può essere eseguita, con la conseguenza che per i punti non più devoluti al giudice di rinvio esiste soltanto una preclusione processuale. (V mass n 146053; (V mass n 145285).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 543 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 545, Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)