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Sez. 3, Sentenza n. 5990 del 13/10/1986 (Rv. 448338 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL LOCATORE.*
Stato
decisa il 1986-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448338-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL LOCATORE.*

L'Obbligo di risarcire il maggior danno, posto dall'art. 1591 cod. civ. a carico del conduttore in mora nella restituzione della cosa locata, non comporta un'automaticità del risarcimento sulla base del valore locativo presumibilmente ricavabile dalla locazione o dall'eventuale vendita dell'immobile, dovendo invece il danno essere provato dal locatore nella sua esistenza e nel suo ammontare, in relazione alle condizioni dell'immobile stesso, alla sua ubicazione, alle possibilità di utilizzazione, dalle quali emerga il verificarsi di una lesione effettiva nel patrimonio del locatore. (V 5984/81, mass n 416768; (V 2710/78, mass n 335282; (V 2495/76, mass n 381293).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)