Sez. 6, Sentenza n. 7903 del 15/05/1998 Ud. (dep. 06/07/1998) Rv. 211377 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Reato - Estinzione - Prescrizione - Declaratoria da parte della Corte di cassazione - Legittimità - Limiti della formazione progressiva del giudicato - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Nel giudizio di legittimità, la regola posta dall'art. 129 cod. proc. pen. è vincolante, a norma dell'art. 609 dello stesso codice, senza che possano valere i limiti della formazione progressiva del giudicato, quale disciplinata dal primo comma dell'art. 624 cod. proc. pen.. Pertanto, ancorché il ricorso per cassazione sia circoscritto esclusivamente a motivi inerenti al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata, ove sia maturato il termine relativo, deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)