diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 839 del 24/01/1995 (Rv. 489915 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITÀ E ANNULLABILITÀ | Controversia relativa alla nullità di un brevetto - Appello - Notifica al procuratore della Repubblica presso il Tribunale - Necessità - Esclusione - Condizione.
Stato
decisa il 1995-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489915-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITÀ E ANNULLABILITÀ

Nelle cause aventi ad oggetto la domanda di nullità di un brevetto, la notifica dell'appello di parte all'ufficio del procuratore della Repubblica presso il Tribunale (art. 78 R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 e art. 59 R.D. 21 giugno 1942 n. 929) non è necessaria - e la sua omissione non produce effetti pregiudizievoli - quando la sentenza emessa dal Tribunale sia stata pienamente conforme, sulla questione della brevettabilità, alle conclusioni prese dal medesimo Procuratore in esito alla sua partecipazione al giudizio di primo grado, risolvendosi essa in una mera formalità priva di qualsiasi scopo processualmente rilevante.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 78, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)