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Sez. 1, Sentenza n. 14599 del 24/11/1999 Ud. (dep. 23/12/1999) Rv. 216131 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE | Sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, secondo comma, c.p.p. - Interesse a cambiare la motivazione relativamente alle perplessità sull'innocenza dell'imputato - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216131-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE

L'interesse all'impugnazione, sebbene non possa essere confinato nell'area dei soli pregiudizi penali derivanti dal provvedimento giurisdizionale, non può neppure essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione siano rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli, perché esplicative di una perplessità sull'innocenza dell'imputato. Ed invero, l'impugnazione si configura sempre come un rimedio a disposizione della parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti e non già di interessi di mero fatto, non apprezzabili dall'ordinamento giuridico. (Nella specie la Corte non ha ritenuto che sussistesse l'interesse all'impugnativa da parte dell'imputato assolto con la formula di cui all'articolo 530, secondo comma, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 530 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)