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Sez. 6, Sentenza n. 47722 del 06/10/2015 Ud. (dep. 02/12/2015) Rv. 265881 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Circostanza aggravante di cui all'art. 7 della l. n. 203 del 1991 - Ambito di applicazione - Soggetti non organicamente inseriti in associazioni mafiose - Contributo al raggiungimnento del fine del sodalizio - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265881-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

La circostanza aggravante, di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella L. n. 203 del 1991, può qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito, sulla base d'idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza che aveva riconosciuto l'aggravante - in relazione al reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 - a carico della moglie di un capo di un'associazione mafiosa, sul presupposto che l'imputata non potesse non sapere che parte dei proventi dello smercio di droga fossero destinati al sodalizio capeggiato dal coniuge).

Riferimenti normativi: Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)