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Sez. 6, Sentenza n. 31437 del 12/07/2012 Ud. (dep. 01/08/2012) Rv. 253218 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Circostanza aggravante di cui all'art. 7 della L. n. 203 del 1991 - Ambito di applicazione - Soggetti non organicamente inseriti in associazioni mafiose - Contributo al raggiungimento dei fini dell'associazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253218-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

La circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. n. 203 del 1991, può qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale.

Riferimenti normativi: Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)