Sez. 1, Sentenza n. 5303 del 27/03/1998 Ud. (dep. 06/05/1998) Rv. 210570 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - CIRCOSTANZE | Soggetto evaso dagli arresti domiciliari - Costituzione in carcere prima della condanna - Applicabilità della circostanza - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - CIRCOSTANZE
La circostanza attenuante prevista dall'ultimo comma dell'art. 385 cod. pen. può essere integrata, per l'imputato che evada dagli arresti domiciliari, anche da comportamenti equipollenti, ma è in ogni caso esclusa, allorché la condotta che ne giustifica la concessione non sia stata, oltre che spontanea, anche efficace, e cioè produttiva di risultati effettivamente idonei ad eliminare le conseguenze negative del reato, come il dispendio di tempo e di energie da parte della polizia giudiziaria, per effettuare le ricerche dell'evaso e la sua cattura. (Fattispecie relativa a persona allontanatasi dall'abitazione dove era ristretta in stato di custodia per commettere reati e rientratavi successivamente, senza essersi costituita ai carabinieri).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)