Sez. 7, Ordinanza n. 4186 del 23/10/2002 Cc. (dep. 29/01/2003) Rv. 223319 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - CIRCOSTANZE | Attenuante della costituzione in carcere - Detenuto agli arresti domiciliari - Applicabilità - Condizioni - Attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. - Cumulabilità - Esclusione.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - CIRCOSTANZE
L'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., che ha carattere di specialità rispetto a quella prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., è applicabile all'imputato evaso dagli arresti domiciliari nelle sole ipotesi in cui questi, prima della condanna, si adoperi spontaneamente ed efficacemente - costituendosi in carcere o, comunque, tenendo una condotta assimilabile, quale la consegna spontanea ad un'Autorità che abbia l'obbligo di tradurvelo - per eliminare le conseguenze negative del reato, rappresentate dal dispendio di tempo e di energie da parte della polizia giudiziaria per effettuare le ricerche e pervenire al suo arresto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 385 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)