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Sez. 6, Sentenza n. 8721 del 12/04/2000 Ud. (dep. 02/08/2000) Rv. 220744 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - CIRCOSTANZE | Attenuante della costituzione in carcere - Rientro del soggetto presso la propria abitazione - Configurabilità dell'attenuante - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220744-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - CIRCOSTANZE

In tema di evasione dagli arresti domiciliari, il rientro dell'evaso, dopo qualche ora, presso la propria abitazione, non è fatto che integri l'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., la quale ricorre solo nella ipotesi di costituzione in carcere o di consegna a una autorità che abbia l'obbligo di provvedere alla successiva traduzione dell'evaso, e non quando il rientro nella propria abitazione avvenga "clam et furtiviter", nel tentativo di non rivelare la pregressa evasione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)