Sez. 6, Ordinanza n. 1777 del 16/10/2002 Cc. (dep. 16/01/2003) Rv. 223320 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - CIRCOSTANZE | Attenuante della costituzione in carcere - Detenuto agli arresti domiciliari - Applicabilità - Condizioni.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - CIRCOSTANZE
L'attenuante della costituzione in carcere prima della condanna (art. 385, comma 4, cod. pen.) è applicabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 385 cod. pen e 47 ter l. 26 luglio 1975 n. 354 (introdotto con l'art. 13 della l. 10 ottobre 1986 n. 663), anche nell'ipotesi di evasione dagli arresti domiciliari a condizione che avvenga la costituzione in carcere - o la consegna ad un'Autorità che abbia l'obbligo di provvedere alla traduzione in carcere del reo - quale espressione di ammissione dell'infrazione e di volontà di elidere le conseguenze del reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 385 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)