Sez. 6, Sentenza n. 1458 del 25/09/1995 Ud. (dep. 30/10/1995) Rv. 202807 - 01
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie - Evasione - Circostanze | Evasione dagli arresti domiciliari - Circostanza attenuante della costituzione - Applicabilità - Presupposti - Indicazione.
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie - Evasione - Circostanze
In tema di evasione dagli arresti domiciliari (art. 385, terzo comma, cod. pen.) l'attenuante della costituzione prima della condanna è applicabile solo ove l'evaso si sia costituito in carcere o abbia posto in essere una condotta a questa assimilabile, consegnandosi ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurvelo; l'attenuante "de qua", infatti, che si trova in rapporto di specialità con quella generica di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., ha il suo presupposto in un'attività spontanea ed efficace, cioè produttiva di risultati effettivamente idonei ad eliminare le conseguenze negative del reato, quali, per il delitto in esame, il dispendio di tempo e di energie da parte della polizia giudiziaria per effettuare le ricerche dell'evaso a la di lui cattura. (Alla stregua di detto principio la Corte ha escluso che possa integrare l'attenuante in parola il semplice rientro volontario nel luogo dell'arresto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)