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Sez. L, Sentenza n. 4356 del 19/04/1995 (Rv. 491866 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Rivalutazioni ed interessi - Divieto di cumulo ex art. 16, sesto comma, legge n. 412 del 1991 - Applicabilità alle fattispecie costitutive della responsabilità dell'ente debitore perfezionatesi anteriormente - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491866-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

L'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 che ha stabilito per i crediti previdenziali la regola della non cumulabilità di interessi legali e rivalutazione, non è applicabile alle fattispecie costitutive della responsabilità dell'istituto debitore perfezionatesi nel vigore della precedente disciplina, non essendosi limitato a disciplinare gli effetti del ritardo, ma avendo modificato la natura ed il regime giuridico del credito previdenziale, come confermato, in particolare, dalle pronuncie della Corte Costituzionale n. 394 del 1992, n. 196 del 1993 e n. 207 del 1994, nonché dal disposto dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n.724, che, innovando il regime dei crediti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale dei dipendenti pubblici e privati e dichiarando ad essi applicabile il sesto comma dell'art. 16 della legge n. 412 del 1991, ne limita espressamente l'operatività ai soli crediti maturati dopo il 31 dicembre 1994.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)