Sez. L, Sentenza n. 835 del 25/01/2000 (Rv. 533144 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società cooperative - Parificazione dei soci lavoratori ai lavoratori subordinati ai fini dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti - Campo di applicazione - Cooperative non di lavoro - Inclusione - Presupposti - Svolgimento da parte di qualsiasi socio di prestazioni retribuite in lavori assunti per conto di terzi - Fattispecie relativa a socio non conferente di cooperativa produttori di latte svolgente consulenze e analisi.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
L'art. 2, terzo comma, del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422 (rimasto in vigore in base a quanto previsto dall'art. 140 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito con modificazioni dalla l. 6 aprile 1936 n. 1155), che, con la disposizione del seguente tenore letterale: "le società cooperative sono datori di lavoro nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti", parifica la posizione dei soci che prestano attività lavorativa, non sulla base di un rapporto di lavoro subordinato, a quella dei lavoratori subordinati, ai fini del versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è applicabile anche nei confronti della cooperative non di lavoro, e in relazione a tutti i soci che vengano impegnati dietro corrispettivo per eseguire lavori assunti dalla cooperativa per conto di terzi (fatta salva la speciale disciplina di cui al d.P.R. 30 aprile 1970 n. 602). Ne consegue anche l'applicabilità delle sanzioni amministrative di legge in caso di omesso versamento dei contributi. (Fattispecie relativa all'attività svolta da un veterinario ex docente universitario, socio non conferente di una cooperativa di produttori di latte, avente ad oggetto consulenze ed analisi di prodotti lattiero caseari svolte anche presso i produttori associati: la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistente l'obbligo contributivo, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2 com. 3, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 140 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 602 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)