Sez. 2, Sentenza n. 30669 del 17/05/2006 Cc. (dep. 14/09/2006) Rv. 234859 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse - Condanna del ricorrente alle spese ed alla sanzione pecuniaria - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
Nel caso di inammissibilità del ricorso per cassazione a causa di rinuncia per sopravvenuta carenza d'interesse determinata da fatti indipendenti dalla volontà del ricorrente è da escludere che quest'ultimo debba essere gravato della condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall'art. 616 cod.proc.pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)